| SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
21) L Associazione si scioglie
per delibera dell assemblea o per inattivitΰ dell
assemblea protratta per oltre due anni. L assemblea
che delibera lo scioglimento dell associazione e la
nomina dei liquidatori stabilirΰ i criteri di massima
per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell
assemblea e sentito l organismo di controllo di cui
all art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, sceglieranno l organizzazione non lucrativa
di utilitΰ sociale operante in identico o analogo settore
cui devolvere il patrimonio residuo.
|