Le mie gambe sanno che io non le posso usare
ma io non le maledico,
le mie braccia non potranno alzarsi insieme
ma io non le odio.
Le odio e le maledico solo se fanno del male.

 

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Associazione Onlus
Per te con te -Tagliafierro Pietro


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Statuto dell’ associazione

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PRESIDENTE
17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’ associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente esegue operazioni di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.


COLLEGIO DEI REVISORI
19) La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria ai sensi del 5° comma dell’ articolo 25 del D.Lgs. 460/97; l’assemblea tuttavia, qualora lo ritenga opportuno può procedere in ogni momento alla nomina del collegio dei revisori. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’ assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’ associazione e ne riferisce all’ assemblea. Il collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
20) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’ assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’ associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E’ fatto divieto all’ Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.



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