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| Current
Page: Statuto |
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| Statuto dell’ associazione
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| PRESIDENTE
17) Il Consiglio Direttivo nella prima
riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’ associazione
in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare,
di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari
e postali.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro
dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del
libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili
dai soci che hanno diritto di chiederne, a loro spese,
estratti. |
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18) Il Presidente esegue operazioni
di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio
Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali
assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un
libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno
dei suoi membri.
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| COLLEGIO
DEI REVISORI
19) La nomina del
Collegio dei Revisori è obbligatoria ai sensi del 5°
comma dell’ articolo 25 del D.Lgs. 460/97; l’assemblea
tuttavia, qualora lo ritenga opportuno può procedere
in ogni momento alla nomina del collegio dei revisori.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi
e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’
assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il
Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo
contabile dell’ associazione e ne riferisce all’ assemblea.
Il collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed
i suoi membri sono rieleggibili.
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ESERCIZI
SOCIALI E BILANCIO
20) L’esercizio sociale
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio
deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio
da sottoporre all’approvazione dell’ assemblea entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono
l’assemblea convocata per l’approvazione, ed il bilancio,
dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso
la sede dell’ associazione a disposizione dei soci che
lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’ Associazione di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili
e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o
di quelle ad esse direttamente connesse.
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