| Statuto dell’ associazione
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| SOCI
– CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono soci dell’associazione coloro
che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e le persone
fisiche o giuridiche e gli enti che saranno ammessi
dal consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi
dell’ associazione e vengono ritenuti idonei al loro
perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi
nei confronti dell’ associazione e sono tenuti a pagare
la quota associativa annua che verrà determinata dal
Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il
mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
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7) L’ ammissione all’ associazione
non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Le quote non sono trasferibili.
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8) La qualità di socio si perde per
recesso, morte o per esclusione deliberata dal Consiglio
Direttivo in caso di morosità o indegnità del socio
per comportamenti incompatibili con le finalità dell’associazione
ovvero pregiudizievoli per l’attività della stessa.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso
ed esclusione.
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| PATRIMONIO
9) Il Patrimonio dell’associazione
è costituito da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, o di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni, eredità e legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori.
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